I coproprietari decidono su tutte le questioni relative ai dispositivi e alle parti comuni dello stabile in base alle disposizioni della Legge sulla proprietà e altri diritti reali, di altre norme e del contratto di coproprietà. I coproprietari gestiscono lo stabile decidendo sull'avvio di lavori di amministrazione ordinaria e straordinaria in conformità con il contratto di coproprietà, la Legge sulla proprietà e altri diritti reali e altre disposizioni di legge. Le decisioni sull'avvio di lavori di amministrazione ordinaria e straordinaria vengono prese dai coproprietari in forma scritta.
Per quanto riguarda i lavori di amministrazione ordinaria, i proprietari decidono in merito alle seguenti questioni: l’adozione di programmi annuali o pluriennali per la manutenzione dei dispositivi e delle parti comuni dello stabile, incluse le modifiche strutturali necessarie ai fini della manutenzione, l’adozione del piano annuale delle entrate e delle uscite dello stabile, l’approvazione della relazione annuale sulle attività svolte, l’istituzione di un opportuno fondo di riserva comune per coprire le future spese prevedibili, l’accensione di mutui per coprire le spese di manutenzione non contemplate dal fondo di riserva, ma necessarie per effettuare i lavori di regolare manutenzione ripetuti a intervalli di tempo di durata superiore a un anno, l’opportuna assicurazione dello stabile, la nomina e la revoca del rappresentante dei coproprietari, la nomina e la revoca dell’amministratore comune, la nomina e la revoca del portiere, la definizione dei compiti spettanti al portiere e delle condizioni e delle modalità di utilizzo dell'alloggio destinato al portiere, la stesura e la modifica del regolamento di condominio, l’affitto e la locazione come pure la disdetta per appartamenti e altri vani indipendenti per i quali non è stata definita la proprietà per piani, altre attività proposte dall'amministratore o da almeno 1/3 dei coproprietari.
Le decisioni sull'avvio di lavori di amministrazione ordinaria si ritengono adottate quando vengono approvate dai coproprietari che detengono la maggioranza delle parti comuni. Per prendere una decisione sull'avvio di lavori di amministrazione straordinaria è necessario il consenso di tutti i coproprietari. In via eccezionale, l'apporto di migliorie può essere deciso con la maggioranza dei voti dei coproprietari che detengono la maggioranza delle parti comuni se essi decidono di sostenere tutte le spese dell'intervento, ovvero se tali spese verranno coperte dal fondo di riserva, al fine di evitare il rischio di non poter far fronte alle spese per la manutenzione ordinaria con i mezzi del fondo di riserva, fermo restando che tali migliorie non vadano troppo a scapito dei coproprietari risultati in minoranza al momento della votazione.
I coproprietari faranno uso dei dispositivi e delle parti comuni, ovvero dell'alloggio del portiere e del terreno appartenente allo stabile, secondo le condizioni e le modalità che verranno definite nel contratto. I coproprietari dichiarano di voler instaurare la proprietà sulla relativa parte di stabile in proprietà esclusiva, ovvero di voler trasformare la proprietà per piani acquisita in base alle diposizioni precedenti in proprietà esclusiva di una parte dello stabile in base al nuovo sistema previsto dalla Legge sulla proprietà e altri diritti reali (GU 91/96); pertanto, a tale scopo, acconsentono all'avvio di tutte le necessarie operazioni da effettuare a regola d'arte, e fra queste, in particolare, alla realizzazione dell'elaborato per la definizione della proprietà per piani.